Avvalentesi e Non-avvalentesi

Insegnamento della religione cattolica: scelte delle famiglie e formazione delle classi nell’a.s. 2026/2027

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, è utile richiamare le principali disposizioni relative agli alunni che si avvalgono e che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, con particolare attenzione alle scadenze e alla formazione delle classi.

La scelta di avvalersi o non avvalersi

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata al momento dell’iscrizione:

  • dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni del primo ciclo;
  • dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado, attraverso il modulo sottoscritto nell’ambito della procedura di iscrizione;
  • mediante l’apposito modello cartaceo per la scuola dell’infanzia e negli altri casi in cui non sia prevista l’iscrizione online.

La scelta vale per l’intero corso di studi nei casi di iscrizione d’ufficio. Può essere modificata per l’anno scolastico successivo, ma esclusivamente su iniziativa della famiglia o dello studente interessato ed entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni.

Per l’anno scolastico 2026/2027 le iscrizioni si sono svolte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Entro il 14 febbraio 2026, pertanto, doveva essere comunicata anche l’eventuale modifica della precedente scelta. Non è ordinariamente prevista la possibilità di cambiarla durante l’anno scolastico. La disciplina è contenuta nella Nota MIM sulle iscrizioni per l’a.s. 2026/2027.

La scelta dell’attività alternativa

Occorre distinguere nettamente due momenti:

  1. la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
  2. la successiva indicazione dell’opzione destinata agli alunni che hanno scelto di non avvalersene.

Per l’anno scolastico 2026/2027, le famiglie e gli studenti non avvalentisi hanno potuto indicare l’opzione alternativa dal 25 maggio al 30 giugno 2026, attraverso la Piattaforma Unica o secondo le modalità comunicate dalla scuola.

Le possibilità previste sono:

  • attività didattiche e formative;
  • studio o ricerca individuale con assistenza di personale docente;
  • libera attività di studio o ricerca senza assistenza, riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Quest’ultima opzione richiede le necessarie autorizzazioni e indicazioni sulle modalità di uscita o di entrata posticipata degli studenti minorenni. La scelta dell’attività alternativa vale per tutto l’anno scolastico di riferimento.

È importante sottolineare che la finestra 25 maggio–30 giugno non riapre la scelta tra avvalersi e non avvalersi: serve unicamente a precisare quale soluzione sarà seguita dagli alunni che avevano già scelto di non avvalersi entro il termine delle iscrizioni.

Formazione delle classi: nessuna separazione in base alla scelta dell’IRC

Il principio fondamentale è stabilito dal punto 2.1 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751: il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve produrre alcuna discriminazione, neppure in relazione:

  • ai criteri di formazione delle classi;
  • alla durata dell’orario scolastico giornaliero;
  • alla collocazione dell’IRC nell’orario delle lezioni.

Il testo della disposizione è consultabile nella Gazzetta Ufficiale.

Ne consegue che non è legittimo formare sezioni composte intenzionalmente soltanto da alunni avvalentisi o soltanto da non avvalentisi, né utilizzare tale scelta come criterio di distribuzione degli studenti. Le classi devono essere costituite secondo i normali criteri pedagogici, organizzativi e di equilibrio deliberati dagli organi scolastici competenti.

L’IRC, inoltre, deve essere inserito nell’orario secondo il criterio dell’equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana. La presenza di alunni non avvalentisi non giustifica automaticamente la collocazione sistematica dell’insegnamento alla prima o all’ultima ora.

Tempi organizzativi e gruppi di alunni

Ai fini della formazione delle classi ordinarie e della determinazione delle esigenze relative all’IRC, le scuole disponevano già dal 14 febbraio 2026 dei dati riguardanti gli alunni avvalentisi e non avvalentisi.

Non era quindi necessario attendere il 30 giugno per conoscere il numero degli studenti che avrebbero frequentato l’IRC: la scadenza di giugno riguardava soltanto la specifica attività scelta dai non avvalentisi.

Dopo il 30 giugno 2026, le istituzioni scolastiche hanno avuto il quadro completo per organizzare:

  • le attività alternative;
  • l’assistenza allo studio individuale;
  • gli eventuali gruppi di studenti provenienti da classi diverse;
  • le modalità di entrata o uscita per coloro che hanno scelto la non frequenza.

Gli eventuali raggruppamenti predisposti per le attività alternative sono gruppi funzionali allo svolgimento di tali attività e non modificano l’appartenenza degli alunni alle rispettive classi. Devono essere organizzati nel rispetto della vigilanza, della sicurezza, del diritto allo studio e della pari dignità educativa di tutte le opzioni.

Un’indicazione operativa

All’avvio dell’anno scolastico, gli insegnanti di religione sono invitati a verificare con la dirigenza e la segreteria:

  • gli elenchi degli alunni che si avvalgono dell’IRC;
  • la corrispondenza tra gli elenchi e le scelte validamente espresse entro le scadenze;
  • l’assenza di criteri discriminatori nella formazione delle classi;
  • una collocazione oraria dell’IRC equilibrata rispetto alle altre discipline;
  • la predisposizione effettiva delle attività alternative per gli studenti che le hanno richieste.

La corretta applicazione della normativa tutela insieme la libertà di coscienza delle famiglie, il diritto degli alunni all’insegnamento della religione cattolica e la piena dignità scolastica delle attività previste per chi non se ne avvale.


Aggiornamento: agosto 2026