CHIARIMENTO sull’APPLICAZIONE del DPR 20 agosto 2012, n.175

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e Ricerca ha emanato una nota di chiarimento sull’applicazione del DPR 20 agosto 2012, n.175 recante l’esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’Istruzione, Università  e Ricerca e il Presidente della Conferenza Epistolare italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012
Il provvedimento ribadisce, tra l’altro, che:
  • i nuovi profili professionali andranno a regime solo con l’anno scolastico 2017-2018, lasciando cosi a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti;
  • i titoli di studio previsti dall’intesa di cui al DPR 751/85 rimangono validi, pertanto gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell’art.309 del DL 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli aggiuntivi;
  • durante la fase di transizione per carenza di candidati qualificati sarà  possibile ricorrere a personale ancora privo dei titoli richiesti, ma il contratto di lavoro con tali insegnanti dovrà  essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la primaria:
  • i docenti di sezione  e di classe possono impartire l’insegnamento della religione cattolica se disponibili e idonei, (DPR 751/85) e se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012,come previsto dal DPR n.175/2012 che recita al punto 4.3.2
  • A far data dall’anno scolastico 2017-2018 sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli e abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017.
E’ opportuno precisare che la condizione per essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica è quella di essere insegnanti della sezione o della classe.
Ciò esclude che il docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità . (fonte Cisl Scuola)
In allegato il provvedimento.

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