Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca ha emanato una nota di chiarimento sull’applicazione del DPR 20 agosto 2012, n.175 recante l’esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Presidente della Conferenza Epistolare italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012
Il provvedimento ribadisce, tra l’altro, che:
i nuovi profili professionali andranno a regime solo con l’anno scolastico 2017-2018, lasciando cosi a tutti gli interessati il tempo di conseguire i nuovi titoli di studio richiesti;
i titoli di studio previsti dall’intesa di cui al DPR 751/85 rimangono validi, pertanto gli insegnanti di religione cattolica attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato o con incarico annuale ai sensi dell’art.309 del DL 297/94 non dovranno integrare i titoli in loro possesso o conseguire titoli aggiuntivi;
durante la fase di transizione per carenza di candidati qualificati sarà possibile ricorrere a personale ancora privo dei titoli richiesti, ma il contratto di lavoro con tali insegnanti dovrà essere stipulato esclusivamente per supplenza fino al termine delle lezioni e il servizio prestato non può essere valutato e riconosciuto ai fini di una successiva ricostruzione di carriera.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la primaria:
i docenti di sezione e di classe possono impartire l’insegnamento della religione cattolica se disponibili e idonei, (DPR 751/85) e se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012,come previsto dal DPR n.175/2012 che recita al punto 4.3.2
A far data dall’anno scolastico 2017-2018 sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli e abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno nell’insegnamento della religione cattolica entro il termine dell’anno scolastico 2016-2017.
E’ opportuno precisare che la condizione per essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica è quella di essere insegnanti della sezione o della classe.
Ciò esclude che il docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità . (fonte Cisl Scuola)
La circolare 28 del 10 gennaio prevede la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, e tale facoltà deve essere esercitata dai genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore. Nel Decreto è allegato il modulo integrativo attraverso il quale deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione…
Tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo compilando gli appositi modelli e inoltrandoli in modalità cartacea. Con Nota AOODGPER 159306 dell’11 luglio 2025 sono state comunicate anche le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2025/2026 Gli insegnanti…
Dopo la pausa forzata dello scorso anno, 120 IdRC in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado si sono incontrati ad Assisi per l’annuale Corso Nazionale di Aggiornamento organizzato dal MIUR e dalla CEI, dal 25 al 27 ottobre. Titolo del corso: «La Bibbia a scuola. Conoscenze ed ermeneutica della vita nell’IRC». Un’interessante…
La CISL Scuola Abruzzo e Molise ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento: ” L’insegnante di Religione cattolica verso una nuova professionalità docente. Problemi e prospettive “. Il corso, rivolto a tutti gli insegnanti di religione di ogni ordine e grado, si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 15 a Pescara (e non il…